Accesso civico generalizzato

L'accesso civico generalizzato "è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione .... nel rispetto  dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti....”.

L’accesso civico generalizzato ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche; intende altresì  promuovere la partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico.

L’esercizio di tale diritto non richiede la titolarità di situazioni giuridiche soggettive (diritti e/o interessi), né la motivazione.

COME FARE

La domanda può anche essere inviata per corrispondenza, allegando copia del documento di riconoscimento, ovvero tramite posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata. 

La richiesta deve contenere l'identificazione dei dati, delle informazioni e dei documenti  di cui si chiede l’accesso e può essere presentata alla Direzione Amministrativa, Ufficio di Protocollo, struttura che detiene le informazioni, i dati e i documenti.

COSTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

La visione di dati o documenti è gratuita.

Il pagamento è previsto per la sola riproduzione delle informazioni/documenti su supporti materiali.

L'Agenzia provvede entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Se l'Agenzia individua soggetti controinteressati, cui possa derivare un pregiudizio concreto dalla diffusione dei dati e dei documenti richiesti, in ordine alla protezione dei dati personali, alla libertà e segretezza della corrispondenza e ad interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ne dà comunicazione agli stessi e i termini si sospendono. I controinteressati possono produrre motivata opposizione entro 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. Trascorso questo termine e accertato l'avvenuto ricevimento della raccomandata A/R o della comunicazione telematica, l’Amministrazione decide sull’istanza, dandone relativo avviso ai soggetti controinteressati. Nel caso in cui sia stata prodotta un’opposizione, il rilascio di quanto richiesto non potrà avvenire prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione. 

ESCLUSIONI E LIMITI

Il diritto di accesso civico generalizzato è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi previsti dalla legge, compresi quelli indicati dalla legge n. 241/90 all'art.24 comma 1.

Il diritto di accesso è limitato o differito quando si rende necessario  tutelare gli interessi pubblici e privati dal pregiudizio concreto che la diffusione dei dati, documenti  o informazioni possano arrecare agli stessi (art. 5 bis, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.)

L'AGENZIA adotta,  per ogni singolo caso, un provvedimento espresso e motivato di rifiuto, limitazione o differimento.

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

“Contro i provvedimenti di rifiuto, limitazione o differimento, ovvero quando sia inutilmente trascorso il termine di 30 giorni dalla domanda di accesso civico generalizzato, il cittadino – entro 30 giorni dalla decisione di prima istanza - può chiederne il riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. “

- via PEC: agenzia@pec.agenzia.roma.it;

- via mail: info@agenzia.roma.it;

- a mezzo posta indirizzata a:  Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici di Roma Capitale - Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza –Via di San Nicola da Tolentino 45- 00187 ROMA.

Il richiedente può altresì presentare, in alternativa ed entro 30 giorni, ricorso al Difensore civico della Città Metropolitana di Roma Capitale  (Via Quattro Novembre, 119/a, cap. 00187 - fax 06/67667386 - pec: difensor@pec.cittametropolitanaroma.gov.it)  oppure al TAR del Lazio.
Il ricorso al Difensore civico interrompe i termini per presentare il ricorso al TAR.

L’istanza di riesame è gratuita.

Il controinteressato opponente, avverso il provvedimento di rilascio dei dati e documenti, ha 15 giorni di tempo, dal ricevimento della relativa comunicazione, per chiederne il riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza o ricorrere, in alternativa,  al Difensore civico e al TAR del Lazio.

data di aggiornamento: 18/03/2020